• Home
  • documenti
  • Articoli
  • Che cos'è l'amministratore di sostegno? A Bologna c'è SOStengo!

Che cos'è l'amministratore di sostegno? A Bologna c'è SOStengo!

aggiornato al | Staff | ARTICOLI

di Federico Mascagni, redattore di Sogni&Bisogni

Circa 9.500 procedure attive al Tribunale di Bologna regolano il rapporto fra un amministratore di sostegno e una persona fragile tutelata. È la cifra fornita da Lorenzo di Bella e Felice Maraudino dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna che, il 13 giugno, hanno presentato davanti a una platea riunita da Progetto Itaca Onlus Bologna il progetto SOStengo!

ammiistratore di sostegno

Nato nel 2011 per volere dell’Istituzione Minguzzi a seguito della legge regionale 11 del 2009 che contiene norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno, il progetto si focalizza su tre punti: la gestione di sportelli di informazione e consulenza (uno attivo due giorni a settimana presso la sede di via Sant’Isaia 90, gli altri una volta al mese presso i distretti dell’area metropolitana), la sensibilizzazione e la formazione attraverso eventi e corsi, e la gestione dell’elenco metropolitano degli amministratori di sostegno volontari.

La figura dell’amministratore di sostegno nasce invece con la legge 6 del 2004 sulla tutela delle persone fragili. L’articolo 404 del codice civile ne definisce i contorni come figura che tutela gli interessi di una persona fragile anche parzialmente o temporaneamente impossibilitata a provvedere a sé, ma che va ascoltata e sostenuta, distinguendosi in questo modo dal tutore che viene nominato nei casi di interdizione. La finalità della legge è, infatti, quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Si avrà volta per volta un decreto del giudice tutelare che sarà ritagliato in base alle necessità del caso concreto secondo modalità, durata e tipologia. Le modalità si distinguono in funzioni di assistenza, cioè in affiancamento al beneficiario oppure di rappresentanza, in cui l’amministratore può agire in nome e per conto della persona fragile. La durata del mandato può essere determinata o indeterminata. La tipologia può essere personale, con verifica delle condizioni personali/abitative e di salute, soddisfacimento di bisogni primari, contatti con medico di base e l’eventuale specialista, etc., o di tipo patrimoniale/amministrativo, come la gestione del conto corrente e dei pagamenti (RSA, badanti, contributi previdenziali, assistenza domiciliare comunale).

Le persone legittimate a presentare ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno sono solo quelle indicate e previste dalla legge all’articolo 406 del codice civile, cioè il futuro beneficiario, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, il tutore nel caso in cui il beneficiario sia stato interdetto, il curatore nel caso in cui sia stato inabilitato, i servizi sociali e sanitari, il Pubblico ministero.
Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche un'altra persona idonea, come un professionista (avvocati, commercialisti ecc.), un volontario (ad esempio, scelto dall'elenco metropolitano degli amministratori di sostegno volontari), o un ente. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario come il medico di base, i medici o i dipendenti delle case di riposo, l'assistente sociale referente. Nella documentazione bisogna specificare la patologia, le ragioni e tutti gli elementi per permettere a una giudice tutelare di costruire un decreto che costruisca un progetto di vita per il beneficiario.

L’amministratore di sostegno deve ogni anno presentare al giudice un rendiconto sull’andamento ed eventuali inadempimenti causano un deferimento alla Procura della Repubblica. L’amministratore di sostegno, familiare, professionista, volontario è a titolo gratuito. Ogni tribunale in Italia adotta la sua prassi. A Bologna l’amministratore di sostegno può chiedere alla presentazione del rendiconto di fine anno la liquidazione delle spese vive o di un equo indennizzo nel caso di patrimoni consistenti e complessi. Il giudice decide se concederlo e in che misura. In altri territori italiani ci sono tariffe (tabelle di Roma) per l’amministratore professionista. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il progetto SOStengo! ai recapiti sostengo@cittametropolitana.bo.it e 051.5288537.




 

Marco Cavallo - simbolo della chiusura dei manicomi

La Terra Santa

...quando amavamo
ci facevano gli elettrochoc
perché, dicevano, un pazzo
non può amare nessuno...

Versi tratti da "La Terra Santa"
di Alda Merini
Una raccolta di poesie che l'autrice scrisse quando era rinchiusa nel manicomio Paolo  Pini, di Milano.

Scorciatoie

Sogni&Bisogni

Associazione Cercare Oltre

presso Istituzione Giancarlo Minguzzi
Via Sant'Isaia, 90
40123 Bologna
Codice Fiscale: 91345260375
email: redazione@sogniebisogni.it

Privacy&Cookies

Privacy Policy Cookie Policy